Calcolo IMU 2020

IMU
L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascun anno corrisponde una autonoma obbligazione tributaria.
 
Esempi:
 
Se il contribuente ha posseduto/possiederà un immobile per soli 6 mesi l’importo dovuto andrà calcolato in ragione di 6/12, ovvero al 50%.
 
Se il contribuente ha posseduto/possiederà un immobile al 50% con un altro contribuente (titolare del restante 50%) l’importo dovuto andrà calcolato in ragione del 50%.
 
TASI
In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuto in solido all'adempimento di un UNICA obbligazione tributaria. Pertanto sarà possibile, in caso di più detentori/possessori, che uno dei possessori assolva l'obbligazione per la totalità dell'immobile.
 
In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
 
Esempio
Se il contribuente deterrà nel 2014 un immobile per soli 4 mesi il tributo dovrà essere interamente versato dal proprietario (o titolare di altre diritto reale) dell'immobile.
 
E' opportuno inoltre ricordare che, nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonomaobbligazione tributaria. L’occupante versa la TASI in una misura, fissata dal regolamento comunale, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell’ammontare complessivo. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare.
 
Esempio
Un contribuente deterrà nel 2014 un immobile di proprietà di altro contribuente. Il regolamento comunale fissa la percentuale al 20%. Il primo contribuente sarà tenuto a versare il 20% del tributo mentre il secondo l'80%. Ciascuno dei due contribuenti è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria.
 
TARI
Al pari della TASI, ciascun possessore o detentore del medesimo locale e/o area scoperta è tenuto in solido all'adempimento di un unica obbligazione tributaria.
La legge di stabilità per il 2014, all'art. 1, comma 662, stabilisce che, per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, i comuni stabiliscono con il regolamento le modalità di applicazione della TARI, in base a tariffa giornaliera. L’occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100 per cento. L’obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della TARI da effettuare con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l’imposta municipale secondaria di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.

Con deliberazione C.C. n. 14 del 21.04.2023 il Comune di Vaiano Cremasco ha approvato le aliquote della "Nuova Imu", confermando quelle in vigore nell'anno 2022

Le aliquote sono state confermate anche per gli anni 2021 e 2022

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